Statuto

DELL’ASSOCIAZIONE DEI DIPLOMATI PRESSO L’ISTITUTO “BONELLI” di CUNEO (BONELLI – EVERGREEN)

TITOLO I

COSTITUZIONE – SEDE – DURATA- SCOPI

ART. 1

L’Associazione diplomati presso l’Istituto “Bonelli” di Cuneo, costituita in Cuneo il giorno 18.10.95 è regolata dal presente Statuto.

ART. 2

L’Associazione ha sede in Cuneo presso l’Istituto Tecnico Commerciale “Bonelli”, sito in Viale Angeli, 12.

ART. 3

L’Associazione ha durata illimitata e non ha fini di lucro

ART. 4

L’Associazione si propone i seguenti scopi:

a) promuovere ed organizzare attività di tipo culturale quali convegni, mostre, esposizioni, visite a musei, aziende e scuole, viaggi di istruzione a carattere turistico

b)  intervenire a favore degli associati e loro famiglie in caso di necessità e di bisogno economico.

c) svolgere attività promozionali e di sostegno a favore dell’Istituto e di tutte le sue componenti, tenendo conto delle necessità’ volta per volta emergenti.

d) valorizzare gli allievi capaci e meritevoli, nonché gli insegnanti ed altri appartenenti alla comunità’ scolastica che abbiano dimostrato particolare dedizione a servizio dell’Istituto.

e) Intensificare i rapporti con il mondo del lavoro al fine di integrare in modo consistente, proficuo e duraturo l’esperienza scolastica con quella lavorativa.

TITOLO II

ASSOCIATI

ART. 5

L’iscrizione all’Associazione è libera ed aperta a tutti coloro che abbiano conseguito regolarmente il diploma presso l’Istituto.

Il Consiglio Direttivo può eccezionalmente derogare a tali requisiti per coloro che abbiano procurato particolari benefici all’Associazione e all’Istituto.

ART. 6

Chi desidera associarsi deve impegnarsi all’osservanze del presente Statuto e versare la quota d’iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea. Per il primo anno la quota sara’ stabilita dal comitato di gestione provvisoria.

Il Consiglio Direttivo può svolgere accertamenti sul possesso dei requisiti del nuovo associato e, per comprovati motivi, revocare l’iscrizione entro sei mesi. In tal caso il Consiglio direttivo può trattenere la quota versata.

ART. 7

Gli associati si distinguono in: ordinari, sostenitori e benemeriti, tutti aventi pari diritto al voto.

Sono ordinari coloro che versano la quota di Associazione.

Sono sostenitori coloro che oltre alla quota ordinaria erogano contributi straordinari.

Sono benemeriti coloro che hanno arrecato particolari benefici all’Associazione.

ART. 8

Gli associati hanno diritto:

1)  alle eventuali pubblicazioni dell’Associazione

2)  a frequentare i locali dell’Associazione

3)  a fruire della biblioteca scolastica

4)  a facilitazioni in occasione dell’attivazione delle iniziative culturali di cui alla lettera a) dell’art.  4

ART. 9

La qualità di associato si perde per decesso, recesso, morosità’ o indegnità.

La morosità sarà accertata e dichiarata dal Consiglio.

Il recesso sarà comunicato al Consiglio.

L’indegnità sarà sancita dall’Assemblea.

TITOLO III

ORGANI

ART. 10

Sono organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea

b) il Consiglio Direttivo

c) il Presidente e il Vicepresidente

d) il collegio dei Revisori

e) i Probiviri

a)  ASSEMBLEA

ART. 11

L’Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l’universalità degli associati e le sue deliberazioni, conformi alla legge del presente Statuto, obbligano gli associati..

L’Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità dell’Associazione.

ART. 12

Hanno diritto di intervenire all’ Assemblea tutti gli associati:

quelli ordinari devono essere in regola con il pagamento della quota annua di Associazione.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un proprio delegato con atto di delega scritto.

Non sono consentite deleghe ai componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori.

Nessun delegato può disporre di più di tre deleghe.

ART. 13

L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione previa deliberazione del Consiglio e può’ aver luogo anche fuori dalla sede.

La convocazione e’ fatta con avviso scritto contenente la data, il luogo e l’ordine del giorno e deve pervenire ai soci almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza.

L’Assemblea dovrà altresì’ essere convocata dal Presidente dell’Associazione su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati.

ART. 14

L’Assemblea delibera in sede ordinaria e straordinaria ed e’ presieduta dal Presidente dell’Associazione e, in caso di assenza, dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi dalla persona designata dall’Assemblea stessa.

Il Presidente dell’Assemblea nomina un segretario e constata la regolarità della convocazione, delle deleghe e il diritto d’intervento all’ Assemblea.

Il voto può essere espresso per corrispondenza. In tal caso l’avviso di convocazione dell’Assemblea deve contenere per esteso la deliberazione proposta.

Delle riunioni assembleari dovrà essere redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

ART. 15

L’Assemblea ordinaria

a) approva il bilancio preventivo e consuntivo

b) delibera sul programma di attività e su eventuali proposte del Consiglio Direttivo e degli associati

c) approva  il regolamento interno

d) nomina i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori

e) delibera su tutto quanto ad essa demandato dalla legge o dallo Statuto.

L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte all’anno, entro il mese di aprile, per l’approvazione del Bilancio consuntivo e entro il 31.12 per l’approvazione del Bilancio preventivo.

L’Assemblea ordinaria e’ valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno  la metà degli associati e in seconda convocazione – da indirsi un’ora dopo – qualunque sia il numero degli intervenuti.

La stessa, in entrambi i casi, delibera a maggioranza dei voti validamente espressi.

ART. 16

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio, con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli Associati.

b) CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 17

Il Consiglio Direttivo e’ composto da tredicimembri di cui undici  elettivi e due di diritto.

Membri di diritto sono il Preside (o suo delegato) e il Segretario “pro-tempore” in servizio presso l’Istituto.

Gli altri componenti sono eletti tra gli associati dall’Assemblea a votazione segreta in base ad una lista aperta sulla quale ciascuno può indicare un massimo di  tre preferenze.

I consiglieri eletti durano in carica tre anni e possono ricoprire, di norma, fino  a due mandati consecutivi.

In caso di mancanza, per qualsivoglia causa, di uno o più amministratori eletti, gli altri, ivi compresi quelli di diritto, provvedono, entro quindici giorni, a sostituirli con i primi esclusi, quali risultano dalle ultime votazioni.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea.

Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri di nomina elettiva, il Consiglio deve convocare l’Assemblea entro trenta giorni perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

ART. 18

Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni e segnatamente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità associative che non siano espressamente riservate dalla legge o dal presente Statuto all’Assemblea.

In particolare, il Consiglio Direttivo amministra il patrimonio dell’Associazione, predispone il Bilancio di previsione con il relativo programma di attrazione, propone il Conto consuntivo e la relazione sull’attività svolta, compila il regolamento per il funzionamento dell’Associazione, la cui osservanza sarà obbligatoria per tutti gli associati.

ART. 19

Il Consiglio Direttivo sceglie a votazione segreta fra i suoi membri di nomina elettiva, il Presidente e il Vicepresidente.

Può assumere le funzioni di Segretario del Consiglio il Segretario in servizio presso l’Istituto.

Nessun compenso è dovuto ai componenti del Consiglio.

È facoltà’ dello stesso deliberare all’unanimità’ e sentiti i Revisori un rimborso delle spese sostenute e documentate dai suoi membri per incarichi speciali e comunque sempre da ratificare alla prossima Assemblea.

ART. 20

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il suo Presidente lo ritiene necessario od opportuno o che ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo (1/3) dei suoi membri.

I consiglieri eletti che risultino assenti senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione consiliare.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità’ e’ determinante il voto del Presidente.

Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

c) PRESIDENTE

ART. 21

Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea degli Associati, cura l’esecuzione delle deliberazioni consiliari ed assembleari ed e’ assistito dal Segretario.

In caso di assenza o impedimento sarà sostituito dal vicepresidente e in mancanza anche di questi dal Consigliere più anziano in età.

d) COLLEGIO DEI REVISORI

ART. 22

La gestione dell’Associazione è controllata da un Collegio di Revisori, costituito da tre membri eletti tra gli associati dell’Assemblea a votazione segreta in base ad una lista aperta, sulla quale ciascuno può indicare non più di due nominativi.

I Revisori durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. In caso di mancanza per qualsivoglia causa, di uno o più Revisori, l’Assemblea provvede a ricostituire il Collegio. Qualora venga a mancare l’intero Collegio, il Consiglio Direttivo deve convocare l’Assemblea per nominare i nuovi Revisori entro venti giorni dall’ultima mancanza.

ART. 23

I Revisori hanno il compito di provvedere, anche individualmente, all’ispezione ed al controllo dell’attività e dell’organizzazione dell’Associazione.

In particolare dovranno, periodicamente, e potranno, occasionalmente in qualsiasi momento, esaminare la contabilità, accertandone la regolare tenuta.

Dell’esito delle proprie operazioni il Collegio dei Revisori redige regolare verbale da trascriversi in apposito registro.

Il Collegio dei Revisori ha la facoltà di partecipare – a solo titolo di assistenza e senza voto  –  alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, dai quali deve essere invitato.

L’incarico dei Revisori è gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate; rimborso da chiedersi al Consiglio Direttivo il quale, previa istruttoria, deve sottoporre la richiesta all’esame della prima Assemblea per l’approvazione.

e) PROBIVIRI

ART. 24

La funzione dei Probiviri è quella di controllare il rispetto delle norme di legge e statutarie da parte degli associati, nonché di dirimere eventuali controversie tra i singoli associati.

I Probiviri sono eletti in numero di tre tra gli associati dall’Assemblea a votazione segreta in base ad una lista aperta sulla quale ciascuno può indicare non più di due nominativi.

I Probi Viri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

TITOLO IV

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

ART. 25

Il patrimonio è costituito:

a) da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione

b) da eventuali fondi di riserva costituito con le eccedenze di bilancio.

ART. 26

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

a) dalle quote associative

b) dai proventi di gestione di iniziative permanenti od occasionali

c) da erogazioni di enti o privati, donazioni e lasciti

d) da ogni altra entrata che concorre ad incrementare l’attivo

ART. 27

L’esercizio finanziario ha la durata di un anno e va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31.12 di ogni anno il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il Bilancio Preventivo.

Entro il 30 aprile successivo alla fine dell’esercizio il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il Bilancio Consuntivo.

TITOLO V

NORME GENERALI E FINALI

ART. 28

Il funzionamento tecnico e amministrativo dell’Associazione potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dal Consiglio Direttivo e da approvarsi dall’Assemblea in sede ordinaria

ART. 29

L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deliberato con le modalità di cui all’art. 16, dall’Assemblea, la quale può decidere di devolvere il patrimonio sociale residuo ad un altro Ente avente facoltà di utilità’ generale oppure di dividerlo in quote fra gli associati.

ART. 30

Per tutto quanto non è previsto regolato dall’atto costitutivo o dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile.